Il volume fornisce una analisi completa e, tuttavia, sintetica e schematica, della disciplina, degli istituti di parte generale e speciale, con segnalazione anche della giurisprudenza più significativa illustrata in appositi Focus.
Il Compendio è stato redatto per agevolare una rapida memorizzazione con l’esposizione “per punti” delle principali tesi emerse in dottrina e in giurisprudenza sulle questioni più problematiche: è frequente, inoltre, l’uso di grassetti e corsivi per i concetti-chiave di ogni singolo istituto; consente, infine, di saggiare il livello di preparazione, fornendo, per ciascun capitolo, le domande più probabili e ricorrenti su cui è utile che gli aspiranti avvocati, magistrati, funzionari e dirigenti si esercitino.
La presente edizione, ancora una volta rivista ed aggiornata, continua a seguire le linee evolutive che da tempo modificano incessantemente la fisionomia della materia.
Con riferimento al diritto privato internazionale c.d. comunitario, si è fatta espressa menzione del Regolamento (UE) 2021/2260, recante la modifica del Regolamento (UE) 2015/848, relativo alle procedure di insolvenza, allo scopo di sostituirne gli allegati A e B, nonché al Regolamento (UE) n. 2019/1111 (c.d. Regolamento Europeo della Famiglia o Bruxelles II ter), relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e alla sottrazione internazionale di minori, destinato a sostituire, a partire dal primo agosto 2022, il Regolamento n. 2201/2003 in tutti i Paesi membri dell’Unione, eccezion fatta per la Danimarca.
Nell’ambito del diritto internazionale privato c.d. convenzionale, invece, oltre ad approfondire i caratteri delle varie Convenzioni rilevanti in materia, si è altresì ribadito l’accento sui principi elaborati dalla giurisprudenza, che ha (Sez. L, 10 maggio 2021, n. 12344) affermato la contrarietà all’ordine pubblico italiano di una normativa (quale quella in vigore in Algeria), che non reca alcuna tutela del lavoratore nel caso di licenziamenti individuali disposti per ragioni organizzative, né garantisce il rispetto del principio fondamentale di una retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.), con la conseguente applicabilità dei criteri di cui all’art. 4 della Convenzione di Roma del 1980 richiamata dall’art. 57 della l. 218/1995. Per ciò che concerne il diritto internazionale privato c.d. statale, si è innanzitutto dato atto della modifica dell’art. 31 della l. 218/1995, dettato in tema di Scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile, ai sensi della l. n. 192/2022, ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, nonché, per la sua rilevanza anche in ambito internazionalprivatistico, dell’intervenuta declaratoria di illegittimità dell’art. 55, della l. 184/1983, dettato in tema di Diritto del minore ad una famiglia, ad opera della Corte Costituzionale, con sentenza n. 79/2022. Si è poi intensificato l’approfondimento in punto di trascrivibilità nei registri italiani degli atti stranieri concernenti figli nati a mezzo di tecniche di c.d. fecondazione artificiale, avendo la Cassazione, da ultimo, ribadito come nel caso di nascita in Italia tale trascrizione risulti vietata (v. Sez. 1, Sentenze nn. 23320-21 del 2021), restando invece possibile nel caso di nascita all’estero, nonostante l’assenza di un legame biologico con il genitore intenzionale munito della cittadinanza italiana (Sez. 1, Sentenza n. 23319 del 2021), arrivando ad affermare: da un lato, che deve essere rettificato l’atto di nascita del minore, nato in Italia, che indichi quale madre, oltre alla donna che ha partorito, l’altra componente la coppia quale madre intenzionale (Sez. 1, Ordinanza 07 marzo 2022, n. 7413); dall’altro che, non è accoglibile la domanda di rettificazione dell’atto di nascita della minore concepita mediante l’impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e nata in Italia volta ad ottenere l’indicazione in qualità di madre della bambina, accanto a quella che l’ha partorita (Sez. 1, Ordinanza 25 febbraio 2022, n. 6383). Sempre in tale ambito, approfonditi cenni sono stati dedicati alla recentissima pronuncia delle Sezioni Unite, le quali, nel ritenere la maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, una pratica che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, hanno ribadito la non trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori dell’originario atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino il genitore d’intenzione, che insieme al padre biologico ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci, chiarendo tuttavia come l’ineludibile esigenza di assicurare al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse debba allo stato dell’evoluzione dell’ordinamento essere garantita attraverso l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, co. 1, lett. d), L. 4 maggio 1983, n. 184, atteso che l’adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame di fatto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita (Sez. Un., 30 dicembre 2022, n. 38162). Tra i vari approfondimenti giurisprudenziali, ulteriormente arricchiti nella presente edizione, si segnala, infine, a riprova della rilevanza anche sistematica ormai assunta dall’istituto dell’unione civile, la decisione con cui la Cassazione, nella vigenza della disciplina anteriore all’entrata in vigore della l. n. 76 del 2016, ha escluso il riconoscimento della pensione di reversibilità a favore del superstite già legato da stabile convivenza con persona deceduta dello stesso sesso, atteso che la mancata inclusione fra i soggetti beneficiari del trattamento di reversibilità della persona unita ad un’altra dello stesso sesso in una relazione deformalizzata trova giustificazione non irragionevole nell’impossibilità di contrarre il vincolo matrimoniale, trattandosi di una scelta del legislatore che è espressione del margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati (Sez. 1, Ordinanza 14 marzo 2022, n. 8241).